NOTIFICHE

Corte di Cassazione sentenza n. 16682 depositata il 24 maggio 2022 – In tema  di contenzioso tributario,  l’art. 58 del d.lgs. n.  546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma  tale  attività processuale deve essere esercitata  – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto  dall’art.  32, comma  1, dello stesso  decreto,  ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza  delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo  tale termine  ritenersi, anche in assenza di espressa previsione  legislativa,  di  natura perentoria

In tema  di contenzioso tributario,  l'art. 58 del d.lgs. n.  546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma  tale  attività processuale deve essere esercitata  - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto  dall'art.  32, comma  1, dello stesso  decreto,  ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza  delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo  tale termine  ritenersi, anche in assenza di espressa previsione  legislativa,  di  natura perentoria

Corte di Cassazione ordinanza n. 16663 depositata il 23 maggio 2022 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 16195 depositata il 19 maggio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 16080 depositata il 18 maggio 2022 – Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo

Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo

Corte di Cassazione ordinanza n. 16079 depositata il 18 maggio 2022 – In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17175 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15135 depositata il 12 maggio 2022 – Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione

Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione

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