NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2020, n. 10480 – La notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l’INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l’ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato

La notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l'INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 5, sentenza n. 316 depositata il 20 gennaio 2020 – In caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei confronti di tutti gli eredi, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente

In caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei confronti di tutti gli eredi, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10251 – In tema di fallimento di società dì persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo

In tema di fallimento di società dì persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9441 – L’indicazione del domicilio fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi equivale a elezione di domicilio, cosicché correttamente gli atti erariali debbono essere notificati presso quest’ultimo, anche in caso di non coincidenza con il luogo di residenza

L'indicazione del domicilio fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi equivale a elezione di domicilio, cosicché correttamente gli atti erariali debbono essere notificati presso quest'ultimo, anche in caso di non coincidenza con il luogo di residenza

E’ nulla la notifica dell’accertamento se eseguita presso la residenza anagrafica se diversa dal domicilio indicato in dichiarazione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 intervenendo in tema di validità della notifica dell'avviso di accertamento ha stabilito che "va ritenuta la nullità della notifica dell'atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 – Nullità della notifica dell’avviso di accertamento se eseguito presso la residenza e non il domicilio indicato in dichiarazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 accertamento - notifica Rilevato che: 1. In controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, P.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9345 – In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli

In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli

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