NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9441 – L’indicazione del domicilio fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi equivale a elezione di domicilio, cosicché correttamente gli atti erariali debbono essere notificati presso quest’ultimo, anche in caso di non coincidenza con il luogo di residenza

L'indicazione del domicilio fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi equivale a elezione di domicilio, cosicché correttamente gli atti erariali debbono essere notificati presso quest'ultimo, anche in caso di non coincidenza con il luogo di residenza

E’ nulla la notifica dell’accertamento se eseguita presso la residenza anagrafica se diversa dal domicilio indicato in dichiarazione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 intervenendo in tema di validità della notifica dell'avviso di accertamento ha stabilito che "va ritenuta la nullità della notifica dell'atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 – Nullità della notifica dell’avviso di accertamento se eseguito presso la residenza e non il domicilio indicato in dichiarazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 accertamento - notifica Rilevato che: 1. In controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, P.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9345 – In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli

In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sentenza n. 177, sezione 2, depositata il 5 febbraio 2020 – Non è valida la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non risulti l’autorizzazione a ricevere le notifiche da parte del contribuente

Non è valida la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non risulti l’autorizzazione a ricevere le notifiche da parte del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7796 – L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società

L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7797 – La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa

La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa

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