NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15192 – In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13551 – Nel processo tributario, ove l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, per cui ai fini della ritualità della notificazione, ciò che vale è unicamente la sottoscrizione dell’Ufficiale postale

Nel processo tributario, ove l'appellante notifichi l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, per cui ai fini della ritualità della notificazione, ciò che vale è unicamente la sottoscrizione dell'Ufficiale postale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2020, n. 10954 – La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario

La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario

Corte di Cassazione ordinanza n. 12224 depositata il 22 giugno 2020 – Tempestiva la notifica per via telematica eseguita tra le ore 21 e le 24 dell’ultimo giorno utile

Corte di Cassazione ordinanza n. 12224 depositata il 22 giugno 2020 notifica per via telematica - termine FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 492/2018 pubblicata il 18/07/2018 la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da H.V., cittadino dell'Ucraina, avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua [...]

Valida la notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale, anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto e si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso nella cassetta postale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020 intervenendo in tema di notifica di atti tributari ha statuito che "nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020 – Nella notifica degli atti tributari in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale , in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza

Nella notifica degli atti tributari in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale , in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 giugno 2020, n. 11827 – In tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell’art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l’effettivo compimento delle relative ricerche

In tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l'effettivo compimento delle relative ricerche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10585 – In tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila euro, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione “ratione temporis” vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali

In tema d'iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila euro, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione "ratione temporis" vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali

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