NOTIFICHE

Valida la notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale, anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto e si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso nella cassetta postale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020 intervenendo in tema di notifica di atti tributari ha statuito che "nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020 – Nella notifica degli atti tributari in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale , in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza

Nella notifica degli atti tributari in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale , in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 giugno 2020, n. 11827 – In tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell’art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l’effettivo compimento delle relative ricerche

In tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l'effettivo compimento delle relative ricerche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10585 – In tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila euro, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione “ratione temporis” vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali

In tema d'iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila euro, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione "ratione temporis" vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2020, n. 10480 – La notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l’INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l’ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato

La notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l'INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 5, sentenza n. 316 depositata il 20 gennaio 2020 – In caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei confronti di tutti gli eredi, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente

In caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei confronti di tutti gli eredi, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10251 – In tema di fallimento di società dì persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo

In tema di fallimento di società dì persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo

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