NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2020, n. 7589 – Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2020, n. 7495 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

MINISTERO INTERNO – Circolare 13 marzo 2020, n. 2090 – Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

MINISTERO INTERNO - Circolare 13 marzo 2020, n. 2090 Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 Si fa seguito alla nota prot. n.300/A/1845/20/117/2 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7267 – La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione

La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7286 – Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento

Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6855 – Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario

Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario

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