NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7267 – La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione

La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7286 – Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento

Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6855 – Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario

Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6565 – In tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario

in tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2020, n. 5798 – Notifica presso il domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e non presso la residenza anagrafica

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2020, n. 5798 Tributi - IRPEF - Questionario preliminare all’accertamento inviato dall’Ufficio - Notifica presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e non presso la residenza anagrafica - Nullità della notifica - Effetti - Nullità dell’accertamento - Esclusione - Disapplicazione presunzioni Fatti di causa 1. L'Agenzia [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 3394 depositata il 12 febbraio 2020 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante il processo notificatorio va riattivato con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante il processo notificatorio va riattivato con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.

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