CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6855
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Compravendita immobile commerciale in costruzione
Esposizione dei fatti di causa
1. T.S.G.I. s.p.a. con unico socio acquistava, con atto del 21 novembre 2006, una unità immobiliare ad uso ipermercato sita in Mondovì chiedendo l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale poiché si trattava di fabbricato strumentale di cui all’articolo 10, comma 8 ter, del d.p.r. 633/1972. In data 19 luglio 2011 la contribuente chiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di imposte ipotecaria e catastale poiché, trattandosi di immobile in corso di costruzione, non trovava applicazione né il disposto di cui all’articolo 1 bis della tariffa allegata al decreto legislativo 347/1990 né quello di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto di talché le imposte ipotecarie e catastali avrebbero dovuto essere versate in misura fissa.
Avverso il diniego opposto dall’agenzia delle entrate la contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Genova lo accoglieva. Proposto appello da parte dell’ente impositore, la commissione tributaria regionale della Liguria lo accoglieva dichiarando inammissibile il ricorso del contribuente sul presupposto che l’ufficio, nel proporre il gravame, si era legittimamente avvalso per la notifica di messo speciale dell’agenzia delle entrate; inoltre l’istanza di rimborso proposta dalla contribuente doveva ritenersi tardiva in quanto, a norma dell’articolo 77 del d.P.R. 131/86, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di tre anni dal versamento, a nulla rilevando che, dopo il pagamento dell’imposta proporzionale, fosse intervenuta la circolare dell’agenzia delle entrate che prevedeva il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa in caso di trasferimento di immobili strumentali in corso di costruzione, posto che le circolari non hanno natura normativa e non possono dunque incidere sul rapporto tributario. Neppure potevano trovare applicazione le norme sulla ripetizione dell’indebito, con conseguente termine prescrizionale decennale, data la norma particolare che disciplina la materia, ovvero l’articolo 77 del d.p.r. 131/86.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 53 cod. proc. civ. poiché la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello che era stato notificato tramite messo speciale autorizzato.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 77 del d.P.R. 131/1986 dovendosi ritenere che la parte non fosse decaduta dall’esercizio del diritto alla restituzione delle imposte ipocatastali poiché la norma fa decorrere il termine per l’istanza di restituzione dal versamento dell’imposta ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, tale dovendosi intendere quello in cui è stata emanata la circolare del 12 marzo 2010 numero 12/E con cui è stata ammessa la registrazione degli atti notarili di compravendita di immobili in corso di costruzione con il versamento delle imposte ipocatastali in misura fissa.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 2041 cod. civ. sostenendo che spettava il rimborso della somma pagata in eccedenza sulla base dell’arricchimento senza causa dell’amministrazione finanziaria.
4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 2033 cod. civ. poiché, trattandosi di azione volta alla ripetizione dell’indebito, era possibile esercitare il diritto alla restituzione nel termine di prescrizione di 10 anni.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ. ed agli articoli 5 e 10 della legge 212/2000 poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dei principi di collaborazione e buona fede cui avrebbe dovuto attenersi l’amministrazione finanziaria.
6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 546/92, sia in primo grado che nel giudizio di appello le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Solamente con riguardo al giudizio di cassazione può affermarsi la nullità (e non l’inesistenza) della notifica eseguita da messo autorizzato dalla stessa Amministrazione in quanto non eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ. stante il fatto che tale norma è applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria per effetto dell’integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall’art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. n. 14273 del 13/07/2016 e Cass. n. 18291 del 10/09/2004).
7. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero il termine decadenziale di tre anni previsto dall’art. 77 del d.P.R. 131/86 decorre dal relativo pagamento o se, posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la invocata restituzione. La data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa, da parte dell’amministrazione finanziaria, rimane irrilevante essendo esse inidonee a costituire un diritto insussistente se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa, e vincolanti solo per l’operato interno degli uffici (cfr., per il caso di applicazione del termine di cui all’art. 21 d. lgs 546/92 in materia di rimborso Iva, Cass. n. 1577 del 27/01/2014 e Cass. n. 23042 del 14/12/2012).
8. Il terzo motivo è infondato per la ragione che l’azione generale di arricchimento non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un’azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza (Cass. n. 30614 del 27/11/2018; Cass. n. 12265 del 10/06/2005).
9. Parimenti infondato è il quarto motivo. Invero nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per il che nel caso di specie, ove il termine triennale per il rimborso è stabilito dall’art. 77 del d.P.R. 131/86, non può applicarsi la norma di cui all’art. 2033 cod. civ. che disciplina la ripetizione dell’indebito.
10. Infondato è anche il quinto motivo. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui dalla violazione del principio dell’affidamento, previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deriva unicamente l’esclusione dell’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, ma non già l’esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria. Dall’applicazione di tale regola generale discende che non è predicabile lo spostamento del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso in conseguenza dell’incertezza interpretativa della norma vigente al momento del versamento dell’imposta, anche considerato che non sarebbe stato precluso alla contribuente presentare comunque nei termini l’istanza stessa.
11. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite civili.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 settembre 2019, n. 24012 - Nell'ordinamento tributario, vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2022, n. 7626 - Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17588 depositata il 21 giugno 2021 - Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 - In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22895 depositata il 21 luglio 2022 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…