NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6565 – In tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario

in tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2020, n. 5798 – Notifica presso il domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e non presso la residenza anagrafica

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2020, n. 5798 Tributi - IRPEF - Questionario preliminare all’accertamento inviato dall’Ufficio - Notifica presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e non presso la residenza anagrafica - Nullità della notifica - Effetti - Nullità dell’accertamento - Esclusione - Disapplicazione presunzioni Fatti di causa 1. L'Agenzia [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 3394 depositata il 12 febbraio 2020 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante il processo notificatorio va riattivato con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante il processo notificatorio va riattivato con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5552 – Non è idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza in forma esecutiva indirizzata all’I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante prò tempore essendo priva di rilievo la circostanza che in quel luogo il difensore, non menzionato nella richiesta di notificazione, avesse a sua volta eletto domicilio

Non è idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza in forma esecutiva indirizzata all'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante prò tempore essendo priva di rilievo la circostanza che in quel luogo il difensore, non menzionato nella richiesta di notificazione, avesse a sua volta eletto domicilio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5503 – Ricorso inammissibile per omesso deposito ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta raccomandata

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5503 Tributi - Contenzioso tributario - Notifica a mezzo posta raccomandata - Omesso deposito ricevuta di ritorno - Ricorso inammissibile Rilevato che L'Agenzia delle dogane impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5507 – La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4884 – Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale, né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica

Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale, né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica

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