NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4084 – E’ tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione

E' tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3754 – La comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev’essere inviata a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge n. 890 del 1992, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

La comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev'essere inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 890 del 1992, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3728 – Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste

Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2020, n. 2490 – Nel processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall’art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Nel processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 1996 depositata il 29 gennaio 2020 – Ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell’atto, rimanendo a carico del destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza

Ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2020, n. 2313 – Neutralità nella tassazione in rapporti transnazionali e dividendi corrisposti da società figlia italiana a società madre del Regno Unito – Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

L'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un'altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1662 – In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79

In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79

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