parametrizzazione reddito

Corte di Cassazione ordinanza n. 19954 del 21 giugno 2022 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 19953 del 21 giugno 2022 – In tema di redditometro, in ordine alla prova contraria, per il contribuente non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di redditometro, in ordine alla prova contraria, per il contribuente non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Corte di Cassazione ordinanza n. 19212 del 15 giugno 2022 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico l’Amministrazione e dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta invece a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico l'Amministrazione e dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta invece a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

Corte di Cassazione ordinanza n. 19691 del 17 giugno 2022 – Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 19082 del 14 giugno 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a  pena di invalidità dell’atto esclusivamente per   i tributi “armonizzati”; per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale analoga alla normativa UE, occorrendo così una specifica previsione al riguardo. Una   previsione  di tal fatta è rinvenibile, in tema di accertamento sintetico, nel disposto dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a  pena di invalidità dell'atto esclusivamente per   i tributi "armonizzati"; per quelli "non armonizzati" non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale analoga alla normativa UE, occorrendo così una specifica previsione al riguardo. Una   previsione  di tal fatta è rinvenibile, in tema di accertamento sintetico, nel disposto dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

Corte di Cassazione ordinanza n. 18301 depositata il 7 giugno 2022 – Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale può essere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte

Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale può essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte

Corte di Cassazione ordinanza n. 18178 depositata il 7 giugno 2022 – La sentenza incorre in motivazione mancante/apparente quando benché graficamente  esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La sentenza incorre in motivazione mancante/apparente quando benché graficamente  esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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