processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27687 depositata il 2 ottobre 2023 – Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall’Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato

Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall'Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato

Accertamento induttivo c.d. “puro”: il contribuente ha diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22267 depositata il 25 luglio 2023, intervenendo in tema di accertamento induttivo puro, ha ribadito che "... L’utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria del metodo induttivo "puro" per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non preclude difatti al contribuente il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria (Cass. [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27715 depositata il 2 ottobre 2023 – Ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture

Ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all'interprete il compito d'integrarla, in virtù di ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27403 depositata il 26 settembre 2023 – E’ compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d’imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa Europea “de minimis”

E' compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d'imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa Europea "de minimis"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27391 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

Corte di Cassazione, sentenza n. 19581 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia

In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia

Corte di Cassazione, sentenza n. 18120 depositata il 23 giugno 2023 – Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24305 depositata il 4 ottobre 2018 – La preclusione sancita dal menzionato art. 24 va circoscritta alla deduzione di ulteriori vizi di illegittimità che inficerebbero l’atto impugnato, restando sempre possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), sia pure nel rispetto dei limiti formali e temporali di cui all’art. 32, prospettare ulteriori argomentazione a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato

La preclusione sancita dal menzionato art. 24 va circoscritta alla deduzione di ulteriori vizi di illegittimità che inficerebbero l'atto impugnato, restando sempre possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), sia pure nel rispetto dei limiti formali e temporali di cui all'art. 32, prospettare ulteriori argomentazione a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato

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