CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16002 depositata il 7 giugno 2023 – In base al disposto di cui all’ art. 393 c.p.c., l’estinzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero giudizio, pur rimanendo la sentenza di cassazione – cioè il principio di diritto ed i fatti accertati che ne costituiscono il sostrato – vincolante per il giudice davanti al quale l’azione venga riproposta. La natura impugnatoria del giudizio tributario determina tuttavia – a seguito della mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio – la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, così da rendere vana l’efficacia del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione
In base al disposto di cui all' art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero giudizio, pur rimanendo la sentenza di cassazione - cioè il principio di diritto ed i fatti accertati che ne costituiscono il sostrato - vincolante per il giudice davanti al quale l'azione venga riproposta. La natura impugnatoria del giudizio tributario determina tuttavia - a seguito della mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio - la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, così da rendere vana l'efficacia del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione