processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37757 depositata il 23 dicembre 2022 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37614 depositata il 22 dicembre 2022 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. La consultazione dell’archivio Italgiureweb delle decisioni di questa Corte costituisce corredo del Collegio giudicante nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. La consultazione dell'archivio Italgiureweb delle decisioni di questa Corte costituisce corredo del Collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37516 depositata il 22 dicembre 2022 – In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37842 depositata il 27 dicembre 2022 – L’interesse al giudizio sussisterebbe atteso che, – diversamente rilevando la posizione di condebitori solidali che non hanno impugnato l’avviso di liquidazione, né hanno corrisposto il tributo, – il passaggio in giudicato della impugnata sentenza si presterebbe a quell’effetto estensivo che, previsto dall’art. 1306, c. 2, cod. civ., risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dell’amministrazione

L’interesse al giudizio sussisterebbe atteso che, - diversamente rilevando la posizione di condebitori solidali che non hanno impugnato l’avviso di liquidazione, né hanno corrisposto il tributo, - il passaggio in giudicato della impugnata sentenza si presterebbe a quell’effetto estensivo che, previsto dall’art. 1306, c. 2, cod. civ., risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dell’amministrazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37445 depositata il 21 dicembre 2022 – Va riconosciuta la giurisdizione tributaria non soltanto sulle questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria o dell’obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d’imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell’adempimento. Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria

Va riconosciuta la giurisdizione tributaria non soltanto sulle questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria o dell'obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d'imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell'adempimento. Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37844 depositata il 27 dicembre 2022 – Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37611 depositata il 22 dicembre 2022 – In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l’ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l’ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio

Corte di Cassazione ordinanza n. 30010 depositata il 13 ottobre 2022 – Il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall’Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario,  il  cui  carattere  impugnatorio  comporta  che  l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l’atto impugnato

Il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall'Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario,  il  cui  carattere  impugnatorio  comporta  che  l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato

Torna in cima