processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 30807 depositata il 19 ottobre 2022 – La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede

Corte di Cassazione sentenza n. 30800 depositata il 19 ottobre 2022  – In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell’Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d’affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria

In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d'affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria

Corte di Cassazione sentenza n. 30798 depositata il 19 ottobre 2022  – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano sempre deducibili, anche con nuove argomentazioni giuridiche

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano sempre deducibili, anche con nuove argomentazioni giuridiche

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38130 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di tassazione delle perdite su crediti, ai fini delle imposte sui redditi, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perchè il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antie

In tema di tassazione delle perdite su crediti, ai fini delle imposte sui redditi, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perchè il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38129 depositata il 30 dicembre 2022 – In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38120 depositata il 30 dicembre 2022 – Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome ‘rationes decidendi’, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite ‘rationes’, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate”, ragion per cui, “rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi

Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome 'rationes decidendi', ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite 'rationes', dall'altro, che tali censure risultino tutte fondate", ragion per cui, "rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37955 depositata il 28 dicembre 2022 – L’avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

L'avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

Corte di Cassazione ordinanza n. 14276 depositata il 25 maggio 2021 – Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui incombe sul contribuente l’onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui incombe sul contribuente l'onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato

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