processo tributario

Corte di Cassazione sentenza n. 28973 depositata il 5 ottobre 2022  – Il processo tributario, avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente, non è solo un “giudizio sull’atto” (da annullare o modificare), ma si estende, nei limiti consentiti dalla struttura del giudizio impugnatorio, anche all’accertamento del rapporto, di talché il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ed ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi fra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno

Il processo tributario, avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente, non è solo un "giudizio sull'atto" (da annullare o modificare), ma si estende, nei limiti consentiti dalla struttura del giudizio impugnatorio, anche all'accertamento del rapporto, di talché il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ed ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi fra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno

L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della legge 31 agosto 2022, n. 130 – Documento del 14 dicembre 2022 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della legge 31 agosto 2022, n. 130 Abstract  La legge 31 agosto 2022, n. 130, intitolata “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, oltre ad aver istituito le Corti di Giustizia Tributarie di Primo e di Secondo Grado unitamente alla magistratura tributaria professionale per concorso, [...]

Processo tributario, focus sull’onere della prova – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 14 dicembre 2022

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 14 dicembre 2022 Processo tributario, focus sull’onere della prova La legge 31 agosto 2022, n. 130 di riforma della giustizia tributaria ha introdotto una disciplina specifica dell’onere della prova all’interno del processo tributario confluita nel nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, intitolato “Poteri [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36502 depositata il 13 dicembre 2022 – L’amministrazione finanziaria è tenuta comunque a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale, ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

L'amministrazione finanziaria è tenuta comunque a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale, ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36211 depositata il 12 dicembre 2022 – In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi

Corte di Cassazione ordinanza n. 28966 depositata il 5 ottobre 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35922 depositata il 7 dicembre 2022 – Va esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perchè quest’ultimo, sia esso interno od esterno, costituisce la “regola del caso concreto” e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l’erronea presupposizione o esclusione della sua inesistenza„ equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

Va esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perchè quest'ultimo, sia esso interno od esterno, costituisce la "regola del caso concreto" e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l'erronea presupposizione o esclusione della sua inesistenza„ equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

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