processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 28162 depositata il 27 settembre 2022 – Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 28121 depositata il 27 settembre 2022 – Al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

Al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto giuridico d'imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d'imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione sentenza n. 25859 depositata il 2 settembre 2022 – In tema di accertamento su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1 ° gennaio 2007, in quanto priva di portata innovativa la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

In tema di accertamento su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1 ° gennaio 2007, in quanto priva di portata innovativa la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 905 depositata il 14 luglio 2022 – In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto

In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto. Nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa, e, più in generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo atto difensivo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 4, sentenza n. 867 depositata il 4 luglio 2022 – Il materiale probatorio raccolto in sede penale ben può essere utilizzato nel contenzioso tributario, ove sottoposto ad autonomo vaglio critico da parte del giudice, fermo il principio del doppio binario tra processo penale e tributario

Il materiale probatorio raccolto in sede penale ben può essere utilizzato nel contenzioso tributario, ove sottoposto ad autonomo vaglio critico da parte del giudice, fermo il principio del doppio binario tra processo penale e tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022 – Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l’impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito

Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l'impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28080 depositata il 27 settembre 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l’attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l’acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 28079 depositata il 27 settembre 2022 – Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell’Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell’imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall’omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione

Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell'Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell'imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall'omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione.

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