processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 28080 depositata il 27 settembre 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l’attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l’acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 28079 depositata il 27 settembre 2022 – Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell’Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell’imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall’omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione

Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell'Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell'imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall'omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione.

Corte di Cassazione sentenza n. 28074 depositata il 27 settembre 2022 – Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l’omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuente, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall’Amministrazione, pone la motivazione al di sotto del minimo costituzionale

Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuente, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Amministrazione, pone la motivazione al di sotto del minimo costituzionale

Corte di Cassazione sentenza n. 28072 depositata il 27 settembre 2022 – In tutte le ipotesi in cui sia attribuito valore presuntivo agli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria e si ponga a carico del contribuente l’inversione dell’onere della prova, alla prova contraria allegata da questi deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato

In tutte le ipotesi in cui sia attribuito valore presuntivo agli elementi addotti dall'Amministrazione finanziaria e si ponga a carico del contribuente l'inversione dell'onere della prova, alla prova contraria allegata da questi deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato

Corte di Cassazione ordinanza n. 27921 depositata il 23 settembre 2022 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. Per cui occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. Per cui occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti

Corte di Cassazione ordinanza n. 27919 depositata il 23 settembre 2022 – Il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento Tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi

Il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento Tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi

Corte di Cassazione ordinanza n. 27869 depositata il 22 settembre 2022 – In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno

In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno

Corte di Cassazione sentenza n. 27710 depositata il 22 settembre 2022 – Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n.  11 del 2017, e dall’art.  29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tran1ite la nomina di un commissario ad acta, le procedure partici()lari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce de i principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati

Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies d.l. n.  11 del 2017, e dall'art.  29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tran1ite la nomina di un commissario ad acta, le procedure partici()lari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce de i principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati

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