Corte di Cassazione sentenza n. 19068 del 14 giugno 2022 – Il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. La distribuzione degli utili extracontabili accertati si presume effettuata nello stesso esercizio annuale al quale si riferisce l’accertamento dei maggiori redditi della società
Il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. La distribuzione degli utili extracontabili accertati si presume effettuata nello stesso esercizio annuale al quale si riferisce l'accertamento dei maggiori redditi della società