processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 13075 depositata il 26 aprile 2022 – Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo

Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l'art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo

Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 – In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato

In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione", ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato

Corte di Cassazione ordinanza n. 13003 depositata il 26 aprile 2022 – In presenza di litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio e la eventuale mancata notifica dell’avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti

In presenza di litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio e la eventuale mancata notifica dell'avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti

Corte di Cassazione ordinanza n. 12886 depositata il 22 aprile 2022 – Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o   processuale, né l’errore di giudizio  o di valutazione,  ai fini della sua ammissibilità, un  errore  di  fatto  riconducibile  all’art.  395,  n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera   svista   materiale,    che   abbia   indotto    il   giudice   a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo  incontestabile  escluso    (o   accertato)    in  base  agli  atti  e  ai documenti di causa, sempre che tale fatto non  abbia  costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato

Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o   processuale, né l'errore di giudizio  o di valutazione,  ai fini della sua ammissibilità, un  errore  di  fatto  riconducibile  all'art.  395,  n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera   svista   materiale,    che   abbia   indotto    il   giudice   a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo  incontestabile  escluso    (o   accertato)    in  base  agli  atti  e  ai documenti di causa, sempre che tale fatto non  abbia  costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato

Corte di Cassazione ordinanza n. 12853 depositata il 22 aprile 2022 – La documentazione depositata in primo grado dal contribuente, sebbene non costituito in appello, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, è entrata automaticamente nel procedimento di appello e deve essere comunque utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione

La documentazione depositata in primo grado dal contribuente, sebbene non costituito in appello, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, è entrata automaticamente nel procedimento di appello e deve essere comunque utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 12836 depositata il 22 aprile 2022 – Viola l’ art.39, primo comma, d), del d.P.R. n.600 del 1973 la sentenza che fonda la sua decisione sull’antieconomicità dell’attività di impresa senza compiutamente  esaminare tutti gli elementi in fatto allegati dal contribuente (riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) limitandosi ad affermare, apoditticamente, la genericità delle difese

Viola l' art.39, primo comma, d), del d.P.R. n.600 del 1973 la sentenza che fonda la sua decisione sull'antieconomicità dell'attività di impresa senza compiutamente  esaminare tutti gli elementi in fatto allegati dal contribuente (riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) limitandosi ad affermare, apoditticamente, la genericità delle difese

Corte di Cassazione ordinanza n. 12834 depositata il 22 aprile 2022 – La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto  di interesse  della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; sotto tale profilo, perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento

La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto  di interesse  della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; sotto tale profilo, perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 12765 depositata il 21 aprile 2022 – La validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

La validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

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