processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 10649 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda, la iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest’ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda, la iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione

Corte di Cassazione ordinanza n. 10584 depositata il 1° aprile 2022 – L’unitarietà  dell’accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all’art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi, per cui tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

L'unitarietà  dell'accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all'art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi, per cui tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

Corte di Cassazione ordinanza n. 10582 depositata il 1° aprile 2022 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora  le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora  le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive

Corte di Cassazione ordinanza n. 10581 depositata il 1° aprile 2022 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all’art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all'art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10579 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica  imposto  dall’art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica  imposto  dall'art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 10389 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di  contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

In tema di  contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Corte di Cassazione ordinanza n. 10388 depositata il 31 marzo 2022 – In tema  di accertamento dei  redditi d’impresa,  con riguardo ad un’attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile

In tema  di accertamento dei  redditi d'impresa,  con riguardo ad un'attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento ai sensi dell'art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell'intera documentazione contabile

Corte di Cassazione sentenza n. 10374 depositata il 31 marzo 2022 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Torna in cima