processo tributario

Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 – In  tema  di imposte  sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che  si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna  valutazione  in  termini  di  utilità (anche  solo  potenziale  o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo  rilevanza  la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza  è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro,  l’onere  di  provare  e  documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la  natura  del  costo,  i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul  contribuente

In  tema  di imposte  sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che  si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna  valutazione  in  termini  di  utilità (anche  solo  potenziale  o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo  rilevanza  la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza  è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro,  l'onere  di  provare  e  documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la  natura  del  costo,  i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul  contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 10872 depositata il 4 aprile 2022 – In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca che l’acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell’atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell’assolvimento dell’onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l’azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato

In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca che l'acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell'atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell'assolvimento dell'onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l'azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato

Corte di Cassazione sentenza n. 10774 depositata il 4 aprile 2022 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento  dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento  dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità

Corte di Cassazione ordinanza n. 10715 depositata il 4 aprile 2022 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Corte di Cassazione ordinanza n. 10712 depositata il 4 aprile 2022 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente  ad avere l’onere di provare  l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente  ad avere l'onere di provare  l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

Corte di Cassazione ordinanza n. 10679 depositata il 4 aprile 2022 – I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. 917/1986, è alla base del bilancio fiscale. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte a carico della società e, quindi, dei soci

I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. 917/1986, è alla base del bilancio fiscale. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte a carico della società e, quindi, dei soci

Corte di Cassazione ordinanza n. 10673 depositata il 4 aprile 2022 – Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall’art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall'art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 10651 depositata il 1° aprile 2022 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

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