processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 10904 depositata il 5 aprile 2022 – L’unitarietà dell’accertamento  comporta  che  il  ricorso tributario proposto, anche avverso un  solo  avviso  di  rettifica,  da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, tale principio non viene meno in caso di eventuale cancellazione della società

L'unitarietà dell'accertamento  comporta  che  il  ricorso tributario proposto, anche avverso un  solo  avviso  di  rettifica,  da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, tale principio non viene meno in caso di eventuale cancellazione della società

Corte di Cassazione sentenza n. 10902 depositata il 5 aprile 2022 – La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere  data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, 890, un duplicato dell’avviso stesso

La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere  data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, 890, un duplicato dell'avviso stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 10580 depositata il  1° aprile 2022 – In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione  della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati

In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione  della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2022, n. 12185 – Il giudicato si forma sul rapporto d’imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall’Amministrazione con l’atto impositivo, nonché sull’applicazione ed interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, e non sull’affermazione di un principio astratto avulso da un caso concreto

Il giudicato si forma sul rapporto d'imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'atto impositivo, nonché sull'applicazione ed interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, e non sull'affermazione di un principio astratto avulso da un caso concreto

Corte di Cassazione ordinanza n. 10888 depositata il 5 aprile 2022 – La sentenza d’appello può ben essere motivata “per relationem” senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

La sentenza d'appello può ben essere motivata "per relationem" senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 10887 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di accertamento analitico induttivo le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi

In tema di accertamento analitico induttivo le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi

Corte di Cassazione sentenza n. 10881 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l’eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un ‘eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico

In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l'eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un 'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico

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