processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8821 – Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle

Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869 – Estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018 - Estinzione del processo Rilevato che F. s.p.a. e A.A. s.p.a. (poi incorporata da U.G.F. s.p.a.) esercitarono l'opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8645 – L’applicazione dell’art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che in sostanza trattano l’interponente (società) e l’interposto (P.F.) come coobbligati solidali, con la ulteriore conseguenza che il rimborso di quanto versato dall’interposto potrebbe essere concesso solo se e nei limiti in cui la stessa imposta (per i maggiori redditi rivenienti dall’attività sociale) sia stata versata anche dall’interponente in seguito ad accertamento definitivo

L’applicazione dell’art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che in sostanza trattano l’interponente (società) e l’interposto (P.F.) come coobbligati solidali, con la ulteriore conseguenza che il rimborso di quanto versato dall’interposto potrebbe essere concesso solo se e nei limiti in cui la stessa imposta (per i maggiori redditi rivenienti dall’attività sociale) sia stata versata anche dall’interponente in seguito ad accertamento definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8647 – Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l’esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice “a quo”, dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”

Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice "a quo", dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8646 – Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria.

Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 8262 – Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda

Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2022, n. 8480 – Con la presunzione semplice, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione degli utili non contabilizzati nelle società di capitale a ristretta base di capitale si determina una inversione dell’onere della prova a carico del socio, con la conseguenza che egli deve provare di non aver ricevuto gli utili non contabilizzati, essendo stati gli stessi reinvestiti o accantonati.

Con la presunzione semplice, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione degli utili non contabilizzati nelle società di capitale a ristretta base di capitale si determina una inversione dell’onere della prova a carico del socio, con la conseguenza che egli deve provare di non aver ricevuto gli utili non contabilizzati, essendo stati gli stessi reinvestiti o accantonati.

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