processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37194 – Nel ricorso per cassazione l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci l’errore di diritto in cui il giudice d’appello sarebbe incorso, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci l'errore di diritto in cui il giudice d'appello sarebbe incorso, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2021, n. 36888 – In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale” (natura) che deve essere riconosciuta a detta “disposizione” siccome attributiva, di un vero e proprio “beneficio” tributario, per effetto dell’applicazione di una aliquota IVA minore della ordinaria

In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale" (natura) che deve essere riconosciuta a detta "disposizione" siccome attributiva, di un vero e proprio "beneficio" tributario, per effetto dell'applicazione di una aliquota IVA minore della ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37018 – In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all’art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36581 – L’accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero d’una non contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione

L'accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero d'una non contestazione), rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36749 – Con riferimento alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti ha affermato che la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto

Con riferimento alla detraibilità dell'Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti ha affermato che la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all'Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36606 – In materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 35 del dl. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto

In materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del dl. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36548 – La violazione del principio di non contestazione, non potendosi tale vizio impugnare sotto il profilo della violazione di legge, bensì deducendo e allegando i fatti che sarebbero stati omessi dal giudice del merito nella valutazione degli atti di causa, ovvero le violazioni della legge processuale; Inoltre trattandosi di sentenza c.d. «doppia conforme», nel ricorso devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

La violazione del principio di non contestazione, non potendosi tale vizio impugnare sotto il profilo della violazione di legge, bensì deducendo e allegando i fatti che sarebbero stati omessi dal giudice del merito nella valutazione degli atti di causa, ovvero le violazioni della legge processuale; Inoltre trattandosi di sentenza c.d. «doppia conforme», nel ricorso devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

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