processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30996 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

– Ai fini dell’accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell’ambito di esse, l’imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito

Ai fini dell'accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell'ambito di esse, l'imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito. in tema di accertamento fiscale, la sanzione della inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 31056 – Si incorre nel difetto del requisito dell’autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell’allegazione dell’avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell’esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito

Si incorre nel difetto del requisito dell'autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell'allegazione dell'avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell'esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30971 – Ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale – e anche procedimentale, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale consolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura

Ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale - e anche procedimentale, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale consolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30966 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c. la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto

In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.c. la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 ottobre 2021, n. 30972 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 ottobre 2021, n. 30972 Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza - Motivazione - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - Nullità Fatti di causa La società contribuente FAR. P. AS. SOC. COOP. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30416 – Il ricorso è ammissibile, benché manchi la domanda di pronuncia sul merito della controversia, essendo la domanda rescissoria implicita nella domanda di revocazione, purché si espongano, oltre ai motivi di revocazione, i fatti di causa rilevanti, la cui indicazione è richiesta a termini dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non anche i motivi dell’originario ricorso per Cassazione

Il ricorso è ammissibile, benché manchi la domanda di pronuncia sul merito della controversia, essendo la domanda rescissoria implicita nella domanda di revocazione, purché si espongano, oltre ai motivi di revocazione, i fatti di causa rilevanti, la cui indicazione è richiesta a termini dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non anche i motivi dell'originario ricorso per Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30028 – Il giudicato si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall’Amministrazione con l’atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull’applicazione e interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, ma non si forma sull’affermazione di un principio di diritto astratto

Il giudicato si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull'applicazione e interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, ma non si forma sull'affermazione di un principio di diritto astratto

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