processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14576 – Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35134 – L’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato

L'interesse all'impugnazione va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 34971 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali, né di una specifica motivazione, a differenza della modifica “in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l’indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali, né di una specifica motivazione, a differenza della modifica "in aumento" che, determinando una pretesa "nuova", deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 35005 – Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui la sentenza deve contenere, tra l’altro, la «concisa esposizione dello svolgimento del processo» e «la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto» – nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui la sentenza deve contenere, tra l'altro, la «concisa esposizione dello svolgimento del processo» e «la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto» - nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto delegato, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2021, n. 34623 – Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo

Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35223 – L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 34848 – In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d. “pace fiscale”) comprende il pagamento  delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento  delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34531 – Il vizio di violazione di legge è correttamente posto con riguardo, in particolare, alla violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente disconosciuto la prova presuntiva ed attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

Il vizio di violazione di legge è correttamente posto con riguardo, in particolare, alla violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente disconosciuto la prova presuntiva ed attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

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