processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28966 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28995 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28810 – Il mancato esame di una domanda o di un’eccezione integra infatti vizio di omessa pronuncia è tuttavia escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione

Il mancato esame di una domanda o di un'eccezione integra infatti vizio di omessa pronuncia è tuttavia escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28729 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28250 – La ricerca della comune volontà negoziale delle parti di un contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e le relative censure, per essere esaminabili da questa Corte, devono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici dettati dagli articoli da 1362 a 1371 cod. civ. o del vizio motivazionale, non potendosi neppure risolvere nella mera contrapposizione tra l’interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata

La ricerca della comune volontà negoziale delle parti di un contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e le relative censure, per essere esaminabili da questa Corte, devono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici dettati dagli articoli da 1362 a 1371 cod. civ. o del vizio motivazionale, non potendosi neppure risolvere nella mera contrapposizione tra l'interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata

Fascicolo processuale digitale del giudizio tributario visibile alla Corte Suprema di Cassazione – MINISTERO FINANZE – Comunicato 19 ottobre 2021

MINISTERO FINANZE - Comunicato 19 ottobre 2021 Fascicolo processuale digitale del giudizio tributario visibile alla Corte Suprema di Cassazione E’ stata firmata in data odierna la convenzione tra la Corte Suprema di Cassazione e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con la quale viene garantita ai giudici di legittimità la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28288 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 27960 – Il ricorso proposto dalla società società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 o uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Il ricorso proposto dalla società società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 o uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

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