CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25132 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs.
In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs.