processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25132 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs.

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25079 – Le fatture costituiscono normalmente titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l’IVA e dedursi i costi in esse annotate; e spetta all’ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto; e la relativa prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, atteso che la prova presuntiva non può collocarsi su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce anch’essa una prova completa

Le fatture costituiscono normalmente titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l'IVA e dedursi i costi in esse annotate; e spetta all'ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; e la relativa prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, atteso che la prova presuntiva non può collocarsi su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce anch'essa una prova completa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25038 – In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per fatto altrui, il fatto che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore – il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso – integra una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ. stabilito da Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per fatto altrui, il fatto che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso - integra una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ. stabilito da Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24881 – In tema di imposte sui redditi, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l’esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell’azienda

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24649 – In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2021, n. 24670 – Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, introduce, al fine di ottenere l’eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell’atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine

Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24654 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 917 del 1986 la valutazione delle giacenze relative a commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell’utile totale che scaturisce dall’operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare la concentrazione dell’imponibile nell’ultimo esercizio

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 917 del 1986 la valutazione delle giacenze relative a commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell'utile totale che scaturisce dall'operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare la concentrazione dell'imponibile nell'ultimo esercizio

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