processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2021, n. 24672 – E’ inammissibile la “tecnica”, che rimette a questa Corte il compito non solo di isolare i singoli profili del motivo ma anche di sussumere ciascuno di essi nell’una o nell’altra delle predette fattispecie

E' inammissibile la "tecnica", che rimette a questa Corte il compito non solo di isolare i singoli profili del motivo ma anche di sussumere ciascuno di essi nell'una o nell'altra delle predette fattispecie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2021, n. 24259 – In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (t.u.i.r.), sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (t.u.i.r.), sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24247 – In materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504 del 1992 – che costituisce, al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504 del 1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24447 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24268 – Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, può essere indifferentemente effettuata all’Agenzia presso la sua sede centrale ovvero, così come nella fattispecie, presso il suo ufficio periferico

Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, può essere indifferentemente effettuata all'Agenzia presso la sua sede centrale ovvero, così come nella fattispecie, presso il suo ufficio periferico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24274 – La sentenza di appello motivata su detta specifica questione “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, stante la natura meramente apparente della relativa motivazione, incorre nella denunciata nullità

La sentenza di appello motivata su detta specifica questione "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, stante la natura meramente apparente della relativa motivazione, incorre nella denunciata nullità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24245 – Per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l’Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento

Per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l'Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24152 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Mentre nei confronti dei professionisti quale è il contribuente, opera la presunzione legale di cui all’art. 32 cit. con riguardo ai soli “versamenti” non giustificati anche per i due anni di imposta per cui è causa.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell'art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Mentre nei confronti dei professionisti quale è il contribuente, opera la presunzione legale di cui all'art. 32 cit. con riguardo ai soli "versamenti" non giustificati anche per i due anni di imposta per cui è causa.

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