processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29733 – Il giudizio di rinvio rappresenta la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione

Il giudizio di rinvio rappresenta la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29552 – Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l’eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell’atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non  prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine

Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non  prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26174 – In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso

In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2020, n. 29087 – La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28926 – Il principio ricavabile dall’art. 1306, secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria

Il principio ricavabile dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2020, n. 29088 – Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado

Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28751 – Nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.

Nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell'azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27408 – In materia di processo tributario, posto che l’art. 68, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 prevede il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest’ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito

In materia di processo tributario, posto che l’art. 68, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito

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