CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2020, n. 29088
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza di appello – Motivazione – Nullità – Omessa statuizione su specifiche censure del ricorso
Rilevato che
1. A.C. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento, per IRPEF ed addizionale comunale, per l’annualità 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che riprendeva a tassazione la detrazione del 36% sulle spese sostenute per lavori di recupero edilizio dell’abitazione principale, un credito per imposte pagate all’estero per il quale (in dichiarazione) non era stato compilato l’apposito quadro CR, e l’erronea compensazione dell’asserito credito d’imposta di euro 58.584,00, relativo all’annualità 2003, nella misura di euro 85.199,00, cioè per un importo maggiore rispetto al credito dichiarato;
2. la C.T.P. di Roma (con sentenza n. 77/28/2011) accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con questa motivazione: «Si osserva che l’Ufficio aveva rilevato, a seguito di effettuazione delle compensazioni, che non erano state indicate nel quadro RN del Mod. Unico 2005 sia in data 20/07/2004 e 30/11/2004, per un totale di E. 85.199,00 e perciò per un importo superiore a quanto richiesto, di ben E. 26.605,00 cifra superiore a quanto successivamente di euro 58.594,00. Pertanto, risultava erronea, la ridotta pretesa del ricorrente, in quanto dovrà richiedere all’ufficio il pagamento dell’importo superiore spettante, come dallo stesso specificato nel proprio ricorso del 21/03/2012 in atti…» (cfr. pagg. nn. 2 e 3 della sentenza impugnata);
3. l’Agenzia ricorre, con due motivi, per la cassazione di questa sentenza; il contribuente resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale, con due motivi, illustrati con una memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo del ricorso principale [«1). Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza impugnata, che si è limitata ad affrontare, con espressioni oscure, una sola delle censure rivolte dall’ufficio alla pronuncia di primo grado, senza statuire su questi specifici rilievi: (a) l’omessa compilazione, in dichiarazione, del quadro CR e, dunque, l’omessa indicazione del credito d’imposta spettante in relazione alle imposte eventualmente pagate all’estero; (b) l’omessa indicazione, nel quadro RN (rigo 27), degli asseriti crediti d’imposta maturati nelle precedenti annualità;
1.1. il motivo è fondato;
preliminarmente, e con ciò è superata anche l’eccezione d’inammissibilità dei motivi dell’atto d’appello, per difetto di specificità, sollevata in questa sede dal contribuente, va data continuità all’enunciato delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199, in motivazione; conf., ex multis: Cass. 20/12/2018, n. 32954), secondo cui la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell’atto di appello è diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa;
nella fattispecie concreta, a fronte della sentenza di primo grado, la cui laconica motivazione è riportata nel ricorso per cassazione dell’Agenzia, per soddisfare il requisito dell’autosufficienza, l’ufficio, nell’atto d’impugnazione, tra l’altro, per quanto adesso interessa, ha dedotto che: (a) con riferimento al credito per imposte pagate all’estero, il ricorso era stato accolto nonostante l’omessa compilazione, in dichiarazione, del quadro CR; (b) che il contribuente non aveva alcun diritto all’asserita eccedenza IRPEF del 2003 (euro 58.584,00), visto che nel Modello unico 2004 (redditi 2003) non aveva evidenziato tale asserito credito d’imposta;
la C.T.R. è incorsa nel prospettato error in procedendo in quanto ha omesso di statuire, in modo esplicito o implicito, su tali due domande dell’A.F.
2. con il secondo motivo [«2) Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (comunque: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti secondo la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.»], l’Agenzia – nel caso in cui alla statuizione della C.T.R. debba attribuirsi il significato di rigetto dell’appello, poggiante su una valutazione di fatto – censura la sentenza impugnata per non avere motivato alcunché in relazione ai motivi di appello dell’ufficio concernenti gli errori di compilazione della dichiarazione e il difetto di corrispondenza tra quanto indicato in dichiarazione e quanto versato;
2.1. il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del precedente mezzo d’impugnazione;
3. con il primo motivo del ricorso incidentale [«1. Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 53 primo comma del d.lgs. n. 546/1992, avendo la Commissione tributaria regionale deciso sulla base di nuove allegazioni e nuove prove documentali fatte valere per la prima volta dall’Amministrazione finanziaria in sede di procedimento di secondo grado, omettendo altresì di rilevare la inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione.»], il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio, per difetto di specifici motivi d’impugnazione, per non avere rilevato che, dopo essersi genericamente difesa in primo grado, l’Amministrazione finanziaria, in appello, aveva (inammissibilmente) effettuato nuove allegazioni, producendo per la prima volta documenti non prodotti in prime cure;
3.1. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
sotto il primo aspetto (infondatezza del motivo), vanno richiamate le considerazioni in precedenza svolte (cfr. § 1.1.) in punto di sufficiente specificità dei motivi d’appello dell’Agenzia;
sotto il secondo aspetto (inammissibilità del motivo), è dato rilevare che la doglianza non soddisfa i requisiti della specificità e della decisività in quanto, a causa delle sua generica formulazione, questa Corte non è posta nella condizione di conoscere quali nuovi argomenti sarebbero stati inammissibilmente addotti dall’A.F. dinanzi alla C.T.R., quali siano i nuovi documenti prodotti in appello (peraltro produzione sempre ammissibile ex art. 58, comma 2), e la loro decisività rispetto alla sentenza qui impugnata;
4. con il secondo motivo [«2. Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, avendo la Commissione tributaria regionale negato la deduzione del credito dell’anno precedente non riportato in dichiarazione.»], il contribuente, in via subordinata, fa valere la circostanza che la mancata indicazione, in dichiarazione, di un credito d’imposta pari a euro 58.594,00, non può valere come condizione ostativa alla sua fruizione. A tale proposito, deduce che detto credito, maturato nel periodo d’imposta 2003, non disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, per mero errore materiale non era stato indicato nella dichiarazione per il 2004 (Modello unico 2005) ed era stato direttamente portato in compensazione, nella misura maggiore di euro 59.665,00, e soggiunge che, nel giudizio di merito, aveva immediatamente precisato, con apposita memoria, di non avere titolo all’utilizzo della differenza di euro 1.701,00;
4.1. il motivo è inammissibile;
il contribuente non espone con sufficiente chiarezza quale sia l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la C.T.R., ferma la considerazione che, nel giudizio di rinvio, la Commissione tributaria regionale dovrà nuovamente affrontare la questione concernente l’omessa indicazione, nel Modello unico 2005 (redditi 2004), dell’ipotetico credito d’imposta maturato nell’annualità precedente (2003);
5. in definitiva, accolto il primo motivo del ricorso principale ed assorbito il secondo, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza è cassata, in relazione al ricorso principale accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto del ricorso principale, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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