processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 17000 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di Iva, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di Iva, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Corte di Cassazione ordinanza n. 16991 depositata il 13 agosto 2020 – La mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell’anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

La mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

Corte di Cassazione ordinanza n. 16986 depositata il 13 agosto 2020 – L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nella falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nella falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 16985 depositata il 13 agosto 2020 – Nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo motivazionale nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi

Nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo motivazionale nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi

Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione n. 12, sentenza n. 682 depositata il 9 marzo 2020 – L’errore previsto come motivo di revocazione in sede processuale deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti di causa

L’errore previsto come motivo di revocazione in sede processuale deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti di causa

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 2, sentenza n. 3504 depositata il 29 giugno 2020 – La notifica dell’atto di appello effettuata presso lo studio dell’avvocato che ha rinunciato al mandato deve ritenersi ritualmente eseguita qualora il contribuente non abbia provveduto alla nomina di un nuovo procuratore o domiciliatario

La notifica dell’atto di appello effettuata presso lo studio dell’avvocato che ha rinunciato al mandato deve ritenersi ritualmente eseguita qualora il contribuente non abbia provveduto alla nomina di un nuovo procuratore o domiciliatario

Corte di Cassazione ordinanza n. 16481 depositata il 31 luglio 2020 – Nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento catastale consegua ad un’iniziativa del contribuente per effetto dell’avvio della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del menzionato avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica

Nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento catastale consegua ad un'iniziativa del contribuente per effetto dell'avvio della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del menzionato avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica

Corte di Cassazione ordinanza n. 16838 depositata il 7 agosto 2020 – La mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati

La mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati

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