processo tributario

Corte di Cassazione sentenza n . 5161 depositata il 26 febbraio 2020 – Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso

Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest'ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 11, sentenza n. 1824 depositata il 21 febbraio 2020 – Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, non limitandosi alla sola legittimità dell’atto impugnato, con la conseguenza che solo quando non ritenga valido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa, nei limiti del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, non limitandosi alla sola legittimità dell’atto impugnato, con la conseguenza che solo quando non ritenga valido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa, nei limiti del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13037 – Esclusione dall’obbligo di deposito di copia autentica della sentenza nel ricorso per revocazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13037 Tributi - Contenzioso tributario - Ricorso per revocazione - Obbligo di deposito di copia autentica della sentenza - Esclusione Rilevato che 1 N.G. impugnava gli avvisi di accertamento Irpef e Iva per gli anni di imposta 2004 e 2005 con i quali l'Agenzia delle Entrate, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 giugno 2020, n. 11326 – Rimborso dell’eccedenza di versamento dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ex art. 1, co. 472 della Legge n. 266 del 2005

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 giugno 2020, n. 11326 Tributi - Rivalutazione beni d’impresa - Imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ex art. 1, co. 472 della Legge n. 266 del 2005 - Eccedenza di versamento - Rimborso Fatti di causa 1. La S. s.p.a. chiese all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Romano [...]

Autotutela tributaria: non deve necessariamente essere annullato l’accertamento privo del presupposto impositivo

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12468 depositata il 24 gennaio 2020 intervenendo in tema di diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela ha statuito che "in tema di imposte sui redditi, avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12468 – In tema di imposte sui redditi, avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione che, invece, in conformità alla “ratio” dell’istituto, deve ritenersi intangibile

In tema di imposte sui redditi, avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla "ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11990 – In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

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