processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2020, n. 8490 – In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia e attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo

In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia e attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2020, n. 8345 – Ai sensi dell’art. 2938 cod. civ., il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta – In tema di contenzioso tributario, il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme che assuma indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, esplicito o implicito

Ai sensi dell'art. 2938 cod. civ., il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta - In tema di contenzioso tributario, il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme che assuma indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, esplicito o implicito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2020, n. 8428 – La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2020, n. 8493 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

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