processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6799 – In mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare  memorie illustrative

In mancanza di notificazione, l'atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare  memorie illustrative

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8186 – L’onere della specificità (e tassatività) dei motivi di ricorso per cassazione consiste in una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art. 360

L'onere della specificità (e tassatività) dei motivi di ricorso per cassazione consiste in una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art. 360

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7665 – Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere

Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7847 – Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo

Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7848 – Il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica

Il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2020, n. 7853 – Nel caso di procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio. Il motivo di ricorso deve contenere l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate

Nel caso di procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio. Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7798 – Vizio di motivazione – Valenza di diretta definizione tributaria all’accordo concluso in sede penale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7798 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza di appello - Vizio di motivazione - Valenza di diretta definizione tributaria all’accordo concluso in sede penale Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate notificava a Z.C. un avviso di accertamento, con il quale rettifica la dichiarazione presentata per [...]

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