processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32425 – In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti come il diniego definitivo della richiesta disapplicazione di norme atielusive

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti come il diniego definitivo della richiesta disapplicazione di norme atielusive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 312 – Nel processo tributario qualora l’atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello) il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico purché lo stesso contenga la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale

Nel processo tributario qualora l'atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello) il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico purché lo stesso contenga la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34524 – La dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo, solo ove non sia veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale

La dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo, solo ove non sia veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 8 sentenza n. 1441 depositata il 17 ottobre 2019 – L’irritualità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata non ne  comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale

L’irritualità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata non ne  comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale

Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna sezione 11 sentenza n. 1938 depositata il 18 ottobre 2019 – Nel giudizio tributario riguardante un accertamento induttivo, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente, basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione

Nel giudizio tributario riguardante un accertamento induttivo, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente, basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 1 sentenza n. 1242 depositata il 25 ottobre 2019 – L’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’ art. 32 c. l Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale

L'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32 c. l Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34711 – Qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

Qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 34447 depositata il 24 dicembre 2019 – Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario

Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario

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