processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3759 – In tema di condono fiscale la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere definite”

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3759 Accertamento - Riscossione - Rottamazione dei ruoli - Contenzioso tributario Fatti di causa M.G. impugnò la cartella di pagamento notificatale in data 6.6.2006 per IVA 1994, esponendo trattarsi di una residua pretesa derivante da precedente contenzioso, definito con sentenza della C.T.P. di Roma del 17.12.2002, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3737 – Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità

la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3614 – IRES – Assegnazione del pacchetto azionario di una società partecipata e successiva cessione “infragruppo” ad un prezzo minore – Vizio di motivazione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3614 Tributi - IRES - Assegnazione del pacchetto azionario di una società partecipata e successiva cessione "infragruppo" ad un prezzo minore - Minusvalenza - Configurazione di operazione elusiva - Difetto di motivazione della sentenza - Nullità Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate notificava alla W. K. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 Tributi - IRPEF - Rimborso - Ritenute su pensione integrativa - Applicazione dell’imponibile ridotto - Legittimità. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Inosservanza del termine ad impugnare - Inammissibilità del ricorso Rilevato che 1. Il sig. G.L., ex dipendente del Consorzio Autonomo del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2019, n. 3265 – TARSU – Condizioni per l’applicabilità della riduzione della tariffa per irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – Capacità espansiva del giudicato tributario

La sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, dunque, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3374 – Qualora il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità

si è ritenuto inammissibile l'appello quando l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816); così come si è ritenuto non assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., con il semplice richiamo "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado (Cass. 20 settembre 2002, n. 13756). Dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. SU 22 maggio 2012 n. 8077) a composizione del contrasto in ordine all'ambito dei poteri della Corte di legittimità, "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, cod. proc. civ., n. 6, e 395, cod. proc. civ., n. 4)". Il principio, che il Collegio condivide, ha avuto seguito con una applicazione proprio relativa all'art. 342, cod. proc. civ., essendosi affermato che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell'art. 342, cod. proc. civ., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 – Legittima l’attribuzione delle rendite osservando che il contribuente non ha impugnato le rendite catastali nei termini previsti dal comma 33 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, a mente del quale i ricorsi ex art. 2 del D.Lgs. 546/1992 possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato recante l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento delle rendite

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 Tributi locali - ICI - Terreni agricoli - Rendite catastali - Aggiornamento - Termini di notificazione Rilevato che 1.- M.E. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2007, per terreni agricoli siti nel Comune di Carinola, deducendo l'errata determinazione della base imponibile e delle rendite [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3107 – L’errore di fatto idoneo a legittimare la re vocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione

"L'istanza di revocazIone di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione."

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