CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 settembre 2018, n. 22944 – Applicabile l’art. 299 c.p.c. al processo tributario, pur in assenza di una norma che replica il contenuto dell’art. 299 c.p.c., in quanto tale ultima disposizione deve ritenersi applicabile in virtù del richiamo generale operato dall’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
Applicabile al processo tributario l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e la morte della parte o la perdita della sua capacità processuale che si sia verificata, come nel caso in esame, dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione determina l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, con la conseguenza che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli