processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva

Accertamento induttivo: può essere fondato anche su documenti o annotazioni di terzi

  La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 7096 depositata il 15 marzo 2024, intervenendo in tema dei presupposti per l'accertamento induttivo, ha ribadito che "... l'inattendibilità della contabilità aziendale, e quindi l'accertamento induttivo, possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi (Cass. 28 giugno 2017, n. [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 17, sentenza n. 2872 depositata il 27 settembre 2023 – L’Amministrazione finanziaria non può introdurre con circolare “preclusioni” alle norme agevolative. La circolare costituisce, infatti, il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non già per introdurne di nuove

L’Amministrazione finanziaria non può introdurre con circolare “preclusioni” alle norme agevolative. La circolare costituisce, infatti, il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non già per introdurne di nuove

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6205 depositata il 1° marzo 2023 – Rinvio alle Sezioni unite per accertare se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Rinvio alle Sezioni unite per accertare se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6337 depositata l’ 8 marzo 2024 – Non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo

Non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo

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