processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 3025 depositata il 1° febbraio 2024 – La norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

La norma, "che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

Processo tributario: applicabilità del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis del c.p.c.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 34851 depositata il 13 dicembre 2023, intervenendo in tema di applicabilità dell'art. 363-bis c.p.c. e di giurisdizione, ha risolto in termini positivi l'applicabilità dell'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del c.p.c.. Infatti ha affermato che è applicabile al processo tributario l'art. 363-bis del [...]

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 34851 depositata il 13 dicembre 2023 – In tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)

In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024 – Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame

Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d' ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2207 depositata il 22 gennaio 2024 – L’estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

L'estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

Processo tributario: in appello il fascicolo processuale e la documentazione prodotto in primo grado non vanno ri-depositati – principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024, intervenendo in tema di documentazione prodotto in primo grado ed obbligo del giudice di appello al suo esame ha statuito il seguente principio di diritto "... Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 – L’art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020, ha disposto la complessiva “sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali. Ne deriva che l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione

L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020, ha disposto la complessiva "sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali. Ne deriva che l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2456 depositata il 25 gennaio 2024 – Il principio di alter natività tra le due imposte non è condizionato, né subordinato all’effettiva applicazione dell’IVA sull’operazione considerata, ma è sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA per cui restano assoggettate all’imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette a IVA (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e di quello soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972.

Il principio di alter natività tra le due imposte non è condizionato, né subordinato all'effettiva applicazione dell'IVA sull'operazione considerata, ma è sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA per cui restano assoggettate all'imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette a IVA (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e di quello soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972.

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