processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1299 depositata il 12 gennaio 2024 – Ove il giudice ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte

Ove il giudice ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024 – La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 111 depositata il 3 gennaio 2024 – L’art. 380-bis c.p.x. (che nella parte finale richiama l’art. 96, terzo e quarto comma, cit.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio e che a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96

L'art. 380-bis c.p.x. (che nella parte finale richiama l'art. 96, terzo e quarto comma, cit.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio e che a seguito dell'adozione di una decisione conforme alla proposta e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1258 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (…) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 133 depositata il 3 gennaio 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese

Efficacia vincolante, quale fonti di diritto, delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes

L’interpretazione qualificata del diritto UE operato dalla Corte di Giustizia UE va attribuito efficacia ultra partes. Infatti tale efficacia vincolante, non statuita espressamente, trae fondamento dall'articolo art. 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RP CG) e delle indicazioni fornite dalle sentenze Da Costa e soprattutto Cilfit. In particolare nelle suddette sentenze la [...]

Processo tributario: Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione della documentazione probatoria, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche ad esporre il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 238 depositata il 4 gennaio 2024, intervenendo in tema di valutazione della documentazione probatorio ed esposizione del contenuto statico e dinamico della valutazione nella sentenza, ha riaffermato che "... la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di [...]

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