RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37389 depositata il 21 dicembre 2022 – In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine alran debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”

In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine alran debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario"

Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 – La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37955 depositata il 28 dicembre 2022 – L’avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

L'avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37844 depositata il 27 dicembre 2022 – Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 29504 depositata il 10 ottobre 2022 – Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36941 depositata il 16 dicembre 2022 – Prescrizione dei contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell’INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36941 depositata il 16 dicembre 2022 Lavoro - Contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell'INPS - Mancata compilazione del cd. "quadro RR" - Occultamento doloso del debito - Prescrizione - Studi di settore - Accoglimento Con sentenza 24.11.20, la Corte di appello di Palermo ha respinto l'appello proposto [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 28827 depositata il 4 ottobre 2022  – La presentazione della dichiarazione integrativa non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, che, ai sensi dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, inizia in ogni caso dal versamento dell’imposta totalmente o parzialmente non dovuta

La presentazione della dichiarazione integrativa non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, che, ai sensi dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, inizia in ogni caso dal versamento dell’imposta totalmente o parzialmente non dovuta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 3, sentenza n. 913 depositata il 18 luglio 2022 – La costituzione della garanzia è una condizione per l’ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull’importo da rimborsare. Per cui l’obbligo della costituzione della cauzione o della prestazione della garanzia “produce, in realtà, unicamente l’effetto di sostituire l’onere finanziario relativo all’immobilizzazione dei fondi corrispondenti all’eccedenza dell’IVA per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all’immobilizzazione dell’importo della cauzione o al costo della garanzia

La costituzione della garanzia è una condizione per l'ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull'importo da rimborsare. Per cui l'obbligo della costituzione della cauzione o della prestazione della garanzia "produce, in realtà, unicamente l'effetto di sostituire l'onere finanziario relativo all'immobilizzazione dei fondi corrispondenti all'eccedenza dell'IVA per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all'immobilizzazione dell'importo della cauzione o al costo della garanzia

Torna in cima