RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 438 depositata il 12 luglio 2022 – In materia d’IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentate fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un “centro di attività stabile” presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina

In materia d'IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentate fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina

Corte di Cassazione ordinanza n. 28047 depositata il 26 settembre 2022 – In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito ires da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura

In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito ires da eccedenza d'imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per l'effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35087 – In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ed assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi

In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ed assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33169 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, incluse eventuali differimenti, e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, incluse eventuali differimenti, e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33009 – I contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, tenuta dall’INPS, si prescrivono dalla data di scadenza del pagamento che si identifica nella scadenza del pagamento dei tributi dovuti dalla dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche dei differimenti

I contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, tenuta dall'INPS, si prescrivono dalla data di scadenza del pagamento che si identifica nella scadenza del pagamento dei tributi dovuti dalla dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche dei differimenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 – Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Corte di Cassazione ordinanza n. 25619 depositata il 31 agosto 2022 – Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l’azione volta al relativo recupero è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l'azione volta al relativo recupero è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6,  sentenza n. 807 depositata il 15 giugno 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

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