SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza, n. 5485 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all’art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell’ammissione del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2761 depositata il 30 gennaio 2024 – Per i dipendenti non soggetti al vincolo dell’ orario lavorativo l’addebito contestato é fondato solo laddove il dipendente avesse fatto mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove fosse stato possibile dimostrare che il suo tempo fosse stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria

Per i dipendenti non soggetti al vincolo dell' orario lavorativo l’addebito contestato é fondato solo laddove il dipendente avesse fatto mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove fosse stato possibile dimostrare che il suo tempo fosse stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1792 depositata il 17 gennaio 2024 – La «sentenza definitiva», secondo la corretta interpretazione dell’art. 4 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, è la sentenza che definisce il processo penale in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari

La «sentenza definitiva», secondo la corretta interpretazione dell’art. 4 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, è la sentenza che definisce il processo penale in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1295 depositata il 12 gennaio 2024 – L’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

L'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 109 depositata il 3 gennaio 2024 – Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27940 depositata il 4 ottobre 2023 – La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni a favore del datore di lavoro

La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni a favore del datore di lavoro

Negligenza del dipendente: il lavoratore deve risarcire al datore di lavoro il danno provocato anche in assenza di sanzioni disciplinari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 27940 depositata il 4 ottobre 2023, intervenendo in tema di azione disciplinare e risarcimento del danno, ha riconfermato il principio di diritto secondo cui "... la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del [...]

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