CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 12035 depositata il 3 maggio 2024 – Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.
Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.