SANZIONI e REATI PENALI

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13364 depositata il 3 aprile 2024 – Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi

Il reato di dichiarazione fraudolente è configurabile anche se la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13364 depositata il 3 aprile 2024, intervenendo in tema del rato di dichiarazione fraudolente a mezzo fatture false autoprodotta, ha ribadito il principio secondo cui "... il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 10 marzo [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26862 depositata l’ 8 luglio 2024 – Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali

Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali

La condotta di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto, per cui non integra il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene

La condotta di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto, per cui non integra il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23288 depositata il 10 giugno 2024 – L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., non può essere dedotto dalla circostanza che l’imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un “posterius” rispetto al fatto-reato ed in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori possa essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., non può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "posterius" rispetto al fatto-reato ed in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori possa essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27404 depositata il 10 luglio 2024 – In tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione

In tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione

In tema di reati tributari per omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, l’importo che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni

In tema di reati tributari per omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, l'importo che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni

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