SANZIONI e REATI PENALI

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47912 depositata il 1° dicembre 2023 – Il giudice chiamato ad applicare l’art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l’autore del reato dispone, quale che esso sia

Il giudice chiamato ad applicare l'art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l'esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l'autore del reato dispone, quale che esso sia

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49494 depositata il 13 dicembre 2023 – In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché all’agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo

In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo

Per il reato di bancarotta societaria ai fini penali rilevano, oltre alla “volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche l’atteggiamento psicologico richiesto dal reato societario

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47900 depositata il 30 novembre 2023, intervenendo in tema di reato di bancarotta societaria (art. 223 l.f.), ha ribadito che "...  in tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47900 depositata il 30 novembre 2023 – In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall’art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato. Esso sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell’evento costituito dal dissesto già in atto della società

In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato. Esso sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell'evento costituito dal dissesto già in atto della società

Per il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 24 del dlgs n. 231/2001 deve motivare sulle ragioni per le quali il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n.  47640 depositata il 28 novembre 2023, intervenendo in tema di sequestro preventivo di cui alla D.lgs. n. 231/2001, ha ribadito che "... poiché il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro deve essere rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47640 depositata il 28 novembre 2023 – Il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro deve essere rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato

Il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro deve essere rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato

Il dolo per il reato di bancarotta documentale non coincide con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 19 ottobre 2023, intervenendo in tema di bancarotta documentale, ha affermato che "... Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42856 depositata il 19 ottobre 2023 – Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato

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