SANZIONI e REATI PENALI

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2573 depositata il 22 gennaio 2024 – Nel reato di sfruttamento del lavoro l’art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell’art. 36 Cost. . L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Nel reato di sfruttamento del lavoro l'art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell'art. 36 Cost. . L'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1272 depositata il 12 gennaio 2024 – Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1877 depositata il 16 gennaio 2024 – In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

Illegittimità del sequestro preventivo delle somme su un conto corrente cointestato senza verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1877 depositata il 16 gennaio 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ha riaffermato il principio, discostandosi dall'orientamento prevalente, secondo cui "... in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato [...]

Nel sistema penal-tributario è inapplicabile la distinzione tra crediti d’imposta non spettanti e crediti d’imposta inesistenti e quindi sanzionabile solo i crediti non spettanti

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 6 depositata il 2 gennaio 2024, intervenendo in tema di crediti inesistenti e crediti non spettanti ha ribadito che "... L'art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il "credito non spettante" e di certo non negli stessi termini indicati dal comma 5 della stessa norma, non [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 6 depositata il 2 gennaio 2024 – L’art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il “credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e “ampliativa”, nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, “con l’ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave”

L'art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il "credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e "ampliativa", nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, "con l'ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave"

Reato di falso in bilancio: non sussiste se la valutazione è sbagliata e non vi è consapevolezza

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolenta da reato societario, ha statuito che il bilancio è un "... atto caratterizzato da profili descrittivi (consistenti nella mera rappresentazione del dato storico) e valutativi (consistenti nella verifica di conformità della situazione fattuale [...]

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