SANZIONI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4668 depositata il 21 febbraio 2024 – Il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile

Il legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile

L’incertezza normativa oggettiva ed il legittimo affidamento del contribuente giustificano la non applicazione delle sanzioni ed interessi

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 4668 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo, tra gli altri motivi, sulla inapplicabilità delle sanzioni tributarie nei casi di incertezza della norma, ha ribadito che "... in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21694 depositata l’ 8 ottobre 2020 – In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell’intervenuta senza penale irrevocabile di assoluzione ancorchè pronunciata con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; b) la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l’identità del ‘fatto’ in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio

In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell’intervenuta senza penale irrevocabile di assoluzione ancorchè pronunciata con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; b) la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l’identità del ‘fatto’ in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 872 depositata il 9 gennaio 2024 – La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie e delle sanzioni tributarie rivestono natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale rispettivamente dall’art. 2948, n. 4, c.c. e dall’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997

La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie e delle sanzioni tributarie rivestono natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale rispettivamente dall'art. 2948, n. 4, c.c. e dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997

Al socio accomandate vanno applicate le sanzioni per infedele dichiarazione oltre che i maggiori redditi accertati alla società in quanto, ai sensi dell’art. 5 del TUIR e dell’art. 2320 c.c., ha poteri di controllo

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 4712 depositata il 22 febbraio 2024, intervenendo in tema di sanzioni per infedele dichiarazione a seguito accertamento a societò di persona, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone - reddito [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4712 depositata il 22 febbraio 2024 – Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione

Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l'infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell'ambito della compagine sociale gli consente il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l'effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3885 depositata il 12 febbraio 2024 – In tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie l’istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali ed allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive

In tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali ed allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive

Sanzioni tributarie: l’istituto del cumulo giuridico trova applicazione anche ai tributi locali e si estende anche agli omessi versamenti del tributo

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 3885 depositata il 12 febbraio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie "... l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni [...]

Torna in cima