La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 4668 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo, tra gli altri motivi, sulla inapplicabilità delle sanzioni tributarie nei casi di incertezza della norma, ha ribadito che “… in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018, Rv. 649184 – 01) (vedi anche Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2021, n. 1893 nonchè da ultimo: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, b, 15118, che richiama Cass., Sez. 5, 13 giugno 2018, n. 15452) …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui, dalla Regione, venivano notificati due avvisi di accertamento relativi alla  concessione del demanio rilasciata dall’Autorità portuale. La società avverso tali atti impositivi proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure rigettavano l’impugnazione proposta dalla società. La contribuente propose appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata con condanna di parte contribuente al pagamento delle spese di lite ed al doppio del contributo unificato. La società, avverso la decisione dei giudici di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di piazza Cavour accolgono il primo ed il terzo motivo di ricorso; rigettano il secondo ed il quarto motivo.

Il Supremo consesso alla luce degli articoli 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ed art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ribadisce il principio secondo cui “… l’incertezza normativa oggettiva, rilevante ai fini dell’esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, implica una situazione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, che deve essere riferita all’attività giudice, quale unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere- dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518, che richiama Cass., Sez. 6, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5A, 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., Sez. 5, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5A, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5, 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., Sez. 6, 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6-5, 22 febbraio 2023, n. 5530; cfr. Cass., Sez. 5″, 10 maggio 2021, nn. 12293; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518). …”

Gli Ermellini, inoltre, precisato, nel ritenere non applicabile le sanzioni e gli interessi pur se dovuto il canone,  che “… il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile se sia caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Si è, poi, avuto modo di precisare che la presenza di circolari amministrative ingeneranti un’interpretazione erronea della disciplina tributaria – ancorché non vincolanti, né esimenti dal pagamento del dovuto – può tuttavia incidere sull’affidamento del contribuente, così da giustificare la non debenza delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n, 11518 più volte cit. che richiama Cass., Sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5934; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., Sez. 5, 11 luglio 2019, n. 18618; Cass., Sez. 5, 30 settembre 2020, n. 20819). …”