Tribunale di Alessandria sez. 1 sentenza depositata l’ 8 gennaio 2018 – Responsabilità del datore per violazione degli obblighi di sicurezza – Per la validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non basta che esso sia l’effetto della soppressione del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, ma è necessario che l’azienda sia impossibilitata al suo repechage
Tribunale di Alessandria sez. 1 sentenza depositata l' 8 gennaio 2018 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO - MISURE NECESSARIE E VIOLAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 26.10.2015, Fa. Va. esponeva: - di avere lavorato alle [...]