Tribunale di Alessandria sez. 1 sentenza depositata l’ 8 gennaio 2018 – Responsabilità del datore per violazione degli obblighi di sicurezza – Per la validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non basta che esso sia l’effetto della soppressione del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, ma è necessario che l’azienda sia impossibilitata al suo repechage