TRIBUTI INDIRETTI

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37955 depositata il 28 dicembre 2022 – L’avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

L'avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia – Risposta n. 576 del 25 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 576 del 25 novembre 2022 Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO  Il Notaio istante, incaricato della stipula degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione [...]

Scioglimento giudiziale unione civile– Applicabilità art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 – Risposta n. 573 del 24 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 573 del 24 novembre 2022 Scioglimento giudiziale unione civile– Applicabilità art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO  L'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto (di seguito ''Notaio''), rappresenta che i signori Tizio e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36494 depositata il 13 dicembre 2022 – Con riguardo alle attività di discoteche, night-club e altri locali che organizzano trattenimenti musicali e danzanti, può dirsi che se nel locale si produce musica dal vivo per più del 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico, si ha attività di spettacolo (vale a dire che il fruitore è spettatore passivo) soggetta solo ad IVA, secondo il regime speciale ovvero ordinario su opzione; se di contro non si supera la soglia del 50 % (quindi con musica prevalentemente da mezzo meccanico e DJ), si ha attività di intrattenimento (il fruitore è attivo con partecipazione ludica), soggetta sia ad IVA (speciale o ordinaria), sia ad ISI nella misura del (16%)

Con riguardo alle attività di discoteche, night-club e altri locali che organizzano trattenimenti musicali e danzanti, può dirsi che se nel locale si produce musica dal vivo per più del 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico, si ha attività di spettacolo (vale a dire che il fruitore è spettatore passivo) soggetta solo ad IVA, secondo il regime speciale ovvero ordinario su opzione; se di contro non si supera la soglia del 50 % (quindi con musica prevalentemente da mezzo meccanico e DJ), si ha attività di intrattenimento (il fruitore è attivo con partecipazione ludica), soggetta sia ad IVA (speciale o ordinaria), sia ad ISI nella misura del (16%)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36236 depositata il 12 dicembre 2022 – In tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio

In tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l'ammontare della indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36233 depositata il 12 dicembre 2022 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

Corte di Cassazione sentenza n. 28925 depositata il 5 ottobre 2022  – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Iscrizione nel repertorio di cui all’articolo 67 dpr 131 del 1986 – Risposta n. 558 del 17 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 558 del 17 novembre 2022 iscrizione nel repertorio di cui all'articolo 67 dpr 131 del 1986 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO  L'AAA (di seguito ''istante'') rappresenta che nell'esercizio delle sue funzioni ''perfeziona contratti aventi ad oggetto concessioni demaniali senza l'assistenza di [...]

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